IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Inserimento dell'art. 59/bis nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e' inserito il seguente art. 59- bis: "Art. 59- bis - Norme transitorie per i Consorzi idraulici di terza categoria. "1. Fino all'individuazione dei consorzi di bonifica competenti a succedere nelle funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo ai sensi dell'art. 59, le funzioni idrauliche gia' proprie dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dagli enti territorialmente competenti come da allegato alla presente legge. 2. Il personale dei consorzi idraulici di terza categoria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1 gennaio 1992, e' assegnato agli enti di cui al comma 1 in via temporanea e fino al definitivo trasferimento secondo le modalita' ed i termini previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n. 520. 3. Agli enti di cui al comma 1 e' inoltre temporaneamente assegnato il restante personale dei consorzi idraulici, in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1993, per l'assolvimento delle funzioni regionali di bonifica, con oneri a carico della funzione stessa. 4. Per l'assolvimento delle funzioni di cui sopra e fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 34/1994, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad emettere ruoli di contribuenza con riferimento alle funzioni gia' esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria". (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chinque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 luglio 1994. CHITI (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 21 giugno 1994 e' ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 25 luglio 1994)